Ministero dell'Istruzione e del Merito

Scuola in Ospedale
Istruzione Domiciliare

Qui potete trovare tutte le informazioni e i contenuti
più aggiornati sul servizio che garantisce istruzione e formazione,
relazione e continuità educativa agli studenti
ricoverati in ospedale o degenti a casa.

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Istruzione domiciliare

L’Istruzione Domiciliare (ID) si propone di garantire il diritto/dovere all’apprendimento, nonché di prevenire le difficoltà degli alunni/alunne colpiti da gravi patologie o impediti a frequentare la scuola per gravi motivi di salute.

Il servizio è erogato per gli alunni che, a causa della temporanea malattia, non possono frequentare la scuola per più di 30 giorni. L’istruzione domiciliare è attivata, a seguito della richiesta della famiglia, dalla scuola dell’alunno secondo i requisiti e le modalità che sono specificati di seguito.

L’attivazione del servizio di istruzione domiciliare

Il servizio di istruzione domiciliare può essere erogato nei confronti di alunni, iscritti a scuole di ogni ordine e grado, anche paritarie, a seguito di formale richiesta della famiglia e di idonea e dettagliata certificazione sanitaria, in cui è indicata l’impossibilità a frequentare la scuola.

Per una definizione puntuale del progetto didattico, le certificazioni indicheranno anche la gravità della malattia, il genere, e l'incidenza degli interventi terapeutici che impongono l’ospedalizzazione, la domiciliarizzazione e pregiudicano la frequenza scolastica, per un periodo non inferiore ai 30 giorni

Per fronteggiare e gestire efficacemente le nuove patologie, si richiama l'importanza di un rapporto sinergico fra gli insegnanti (soprattutto quelli incaricati del progetto di istruzione domiciliare) ed il personale medico di riferimento, come il pediatra di famiglia. Ciò per facilitare e sostenere anche gli interventi di informazione e di prevenzione, che i sanitari potranno realizzare nelle classi di appartenenza degli alunni domiciliarizzati, che potranno contare, in tal modo, su una migliore procedura di accoglimento (da parte dei compagni, come di tutto il personale scolastico) al loro rientro in classe.

Rispetto alle procedure di attivazione, il consiglio di classe dell’alunno elabora un progetto formativo, indicando il numero dei docenti coinvolti, gli ambiti disciplinari cui dare la priorità, le ore di lezione previste. Tale progetto dovrà essere approvato dal collegio dei docenti e dal consiglio d’Istituto e inserito nel Piano triennale dell’offerta formativa.

La richiesta, con allegata certificazione sanitaria, la domanda dei genitori e il progetto elaborato verranno presentati al competente USR, che procederà alla valutazione della documentazione presentata, ai fini della successiva assegnazione delle risorse.

In generale, il monte ore di lezioni è indicativamente di 4/5 ore settimanali per la scuola primaria; 6/7 ore settimanali per la secondaria di primo e secondo grado. Quanto detto è indicativo e deve essere stabilito in base ai bisogni formativi, d’istruzione e di cura del malato. A tal fine, è auspicabile contemplare l’utilizzo delle tecnologie e, qualora possibile un’efficace didattica a distanza.

Le singole autonomie scolastiche potranno, eventualmente, anche predisporre un solo progetto generale per l’istruzione domiciliare, da sottoporre agli organi collegiali, che i singoli consigli di classe dell’alunno/a (o degli alunni) coinvolti andranno, di volta in volta, a dettagliare con risorse e specificità, dopo aver acquisito la richiesta della famiglia. 

Per gli alunni con disabilità certificata ex lege 104/92, impossibilitati a frequentare la scuola, l’istruzione domiciliare potrà essere garantita dall’insegnante di sostegno, assegnato in coerenza con il progetto individuale e il piano educativo individualizzato (PEI).

Il servizio di istruzione domiciliare presenta, quindi, un iter tale da richiedere, da parte di ogni istituzione scolastica, un’attenta pianificazione organizzativa e amministrativa. In generale, l’istruzione domiciliare è svolta, dagli insegnanti della classe di appartenenza, in orario aggiuntivo (ore eccedenti il normale servizio). In mancanza di questi, può essere affidata ad altri docenti della stessa scuola, che si rendano disponibili oppure a docenti di scuole viciniori; non è da escludere il coinvolgimento dei docenti ospedalieri nei termini sopra riportati.

Nel caso in cui la scuola di appartenenza non abbia ricevuto, da parte del personale docente interno, la disponibilità alle prestazioni aggiuntive suddette, il dirigente scolastico reperisce personale esterno, anche attraverso l’ausilio delle scuole con sezioni ospedaliere, del relativo ambito territoriale, provinciale e regionale. Può anche accadere che l’alunno, al termine della cura ospedaliera, non rientri nella sede di residenza, ma effettui cicli di cura domiciliare nella città in cui ha sede l’ospedale. In tal caso, il servizio di istruzione domiciliare potrà essere erogato, in ore aggiuntive, da docenti (qualora presenti, a seconda dell’area disciplinare e dell’ordine di scuola) della sezione ospedaliera, funzionante presso la struttura sanitaria dove l’alunno è stato degente oppure da docenti disponibili di altre scuole.

Nei casi in cui le alunne, gli alunni, le studentesse e gli studenti necessitino di attivazione di percorsi di istruzione domiciliare lontano dal luogo di residenza, ad esempio fuori dalla propria Regione, per periodi di terapia in domicili temporanei,  è possibile attivare percorsi di istruzione domiciliare, con docenti delle scuole viciniori che si rendano disponibili. Non è da escludere il coinvolgimento dei docenti ospedalieri. In tale evenienza, è garantito il supporto e la consulenza degli Uffici scolastici regionali coinvolti.   

 

 

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